SCOPRI QUALI SONO I TUOI DIRITTI

 Il processo migratorio interessa da sempre moltissime persone, e indubbiamente i motivi che spingono gli individui a lasciare la terra d’origine sono svariati.

C’è chi emigra per motivi scolastici o universitari, chi invece decide di intraprendere una nuova esperienza all’estero per avere delle migliori opportunità lavorative. Molti invece si trovano costretti a lasciare il paese natio per scappare da situazioni di profonda crisi e disagio, quali la perenne siccità o una guerra imminente, e di fronte a tanta urgenza le persone sono disposte a superare qualsiasi difficoltà pur di provare a ricominciare una nuova vita altrove.

In quest’ultimo caso, quando l’immigrato si lascia alle spalle un conflitto armato che gli impedisce di vivere a casa sua, può ottenere lo status di rifugiato.

 

SECONDO LA CONVENZIONE DI GINEVRA DEL 1951, RIFUGIATO È:

“colui che temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese; oppure che, non avendo cittadinanza e trovandosi fuori del Paese in cui aveva residenza abituale a seguito di tali avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra.

La Convenzione di Ginevra stabilisce che "nessuno Stato Contraente espellerà o respingerà, in qualsiasi modo, un rifugiato verso i confini di territori in cui la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a motivo della sua razza, della sua religione, della sua cittadinanza, della sua appartenenza a un gruppo sociale o delle sue opinioni politiche". È possibile derogare a tale principio solo nel caso in cui, sulla base di seri motivi, un rifugiato venga considerato un pericolo per la sicurezza del Paese in cui risiede o una minaccia per la collettività.

La Convenzione di Ginevra ricorda anche ai vari Stati Parte, che devono riservare ai rifugiati lo stesso trattamento previsto per i loro cittadini relativamente all’assistenza pubblica, all’educazione e all’istruzione, all’accesso alla giustizia, al lavoro e all’alloggio. I rifugiati devono ricevere il trattamento più favorevole possibile e in ogni modo un trattamento pari almeno a quello concesso, nelle stesse circostanze, agli stranieri in generale.

La possibilità di chiedere aiuto e di poter diventare un rifugiato è sicuramente la miglior forma di protezione internazionale, questa opzione consente agli individui di sentirsi pienamente parte dello stato in cui vengono accolti.

Quella appena illustrata non è l’unica modalità esistente di sostegno, infatti esistono altre forme di protezione quale quella sussidiaria, riconosciuta a tutti coloro che sono impossibilitati nel rientrare a casa poiché, se lo facessero, metterebbero gravemente a rischio la loro vita. Infine, e a partire dal 2020 la protezione umanitaria è stata convertita in permesso di soggiorno per protezione speciale.

Ma le situazioni che spingono una persona a chiedere aiuto a un altro Paese sono differenti e, come già esplicitato, una di queste è quella in cui l’individuo necessita di lasciare la propria terra per motivi bellici.

Nel momento in cui popoli o individui vengono colpiti da una improvvisa guerra o ancora si trovano in una situazione in cui i diritti umani vengono violati, la Direttiva 2001/55/Ce prevede anche la protezione temporanea, ossia una tutela immediata e transitoria per tutti i cittadini stranieri che arrivano in maniera massiccia in Unione Europea.

Indipendentemente dalle origini, La Costituzione Italiana garantisce a tutti i cittadini pari dignità sociale e l’eguaglianza davanti alla legge senza distinzione di sesso, di etnia, di lingua, di religione, di opinioni politiche e di condizioni personali e sociali. Nel nostro paese, concetti quali uguaglianza e rispetto non possono e non devono essere violati, e la Carta Costituzionale sottolinea proprio che per legge è prevista la tutela dei diritti inviolabili, diritti che sono riconosciuti all’uomo in quanto tale e non come cittadino.

I PRINCIPALI DIRITTI INVIOLABILI SONO:

il diritto alla vita, che comprende il divieto di essere condannato a morte e ad essere estradato verso un Paese in cui lo straniero possa essere condannato alla pena capitale o subire un danno grave; il diritto alla libertà e alla sicurezza personale, il diritto a non essere ridotto in schiavitù o ad essere costretto a svolgere dei lavori forzati; il diritto a non subire trattamenti o punizioni crudeli, inumane o degradanti; il diritto alla libertà di pensiero, di religione e di coscienza e la libertà di manifestarlo individualmente o collettivamente; il diritto al riconoscimento della personalità, della capacità giuridica e della propria cittadinanza; il diritto al rispetto del principio di legalità in materia penale; il diritto di sposarsi e di formare una famiglia; il diritto all’istruzione; il diritto ad agire in giudizio per tutelare i propri diritti in materia civile, penale ed amministrativa; il diritto alla difesa, compreso quello ad essere assistito gratuitamente da un legale, in presenza di determinati requisiti; diritto all’assistenza sanitaria; diritto a poter svolgere in Italia un lavoro che consenta di potersi mantenere e di soddisfare le proprie necessità.

Sei un’associazione o ente che offre servizi ai migranti o alle persone fragili?

INFO:

welcomekit@acra.it

welcomekit@acra.it